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117971
IDG770900163
77.09.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carboni giuseppe
i limiti della tutela penale delle ordinanze sindacali
nota a trib. milano 31 ottobre 1975
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 1, pag. 343-348
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d532; d52000; d0402
l' a., pur concordando con la sentenza annotata in ordine all' inapplicabilita' dell' art. 650 codice penale in caso di violazione delle ordinanze del sindaco non emesse in forza dell' art. 55 del testo unico legge comunale e provinciale ma bensi' in conformita' a regolamenti comunali, con conseguente applicazione dell' art. 106 testo unico legge comunale e provinciale che oggi, dopo la legge di depenalizzazione 3 maggio 1967, n. 317 prevede solo sanzioni di carattere amministrativo, non condivide la motivazione assunta dal tribunale. infatti, piu' che per la ratio della depenalizzazione, la tesi dell' inapplicabilita' dell' art. 650 codice penale sarebbe dovuta discendere -una volta escluso il rapporto di specialita' tra l' art. 106 testo unico legge comunale e provinciale e l' art. 650 codice penale- dal principio di legalita' espresso dall' art. 25 comma 2 costituzione, che non consente che possa essere penalmente represso un fatto a cui il legislatore abbia espressamente tolto ogni possibile qualificazione criminosa.
art. 106 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 650 c.p. art. 25 comma 2 cost. art. 55 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 l. 3 maggio 1967, n. 317
Ist. dir. penale - Univ. TO



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