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117972
IDG770900164
77.09.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iori davide
abrogazione di norma extrapenale integratrice
nota a trib. roma ufficio istruzione 6 ottobre 1972
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 1, pag. 349-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5001; d5002; d51110
l' a., annotando la sentenza del tribunale di roma che ha ritenuto, in una fattispecie di peculato per distrazione, che le leggi extrapenali richiamate da quelle penali ed in esse incorporate assumono natura penale, con la conseguenza che in caso di modifica di tali legge risulterebbero applicabili i principi di cui all' art. 2 codice penale in tema di successione di leggi penali, esamina il rapporto tra l' art. 314 codice penale e l' art. 3 decreto legge 23 marzo 1948 (norma amministrativa successivamente modificata dalla legge n. 1094 del 31 ottobre 1967). ricondotto tale rapporto ad un fenomeno di "integrazione" del precetto penale "stricto sensu" (e non gia' di elemento normativo) sostiene che non solo la norma amministrativa rientra nella disciplina dell' art. 5 codice penale, ma che ad essa ben puo' essere applicato il principio della "abolitio criminis" di cui all' art. 2 comma 2 codice penale, in base alla ratio della applicazione retroattiva piu' favorevole al reo e per il principio di unita' dell' ordinamento giuridico.
art. 2 c.p. art. 5 c.p. art. 314 c.p. art. 3 d.l. 23 marzo 1948 l. 31 ottobre 1967, n. 1094
Ist. dir. penale - Univ. TO



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