Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


117973
IDG770900165
77.09.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cassola fabio
illiceita' penale dell' uccellagione e legislazioni regionali in materia di caccia
nota a pret. siena 16 maggio 1975
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 1, pag. 360-367
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d534; d0402
l' a., commentando positivamente la sentenza annotata, sostiene che, non essendo ancora stata data concreta attuazione a talune condizioni di "liceita'" della uccellagione, poste dalla legge 28 gennaio 1970, n. 17, tale fatto costituisce reato, e il divieto di uccellagione vige senza eccezioni in tutto il territorio nazionale. in particolare sostiene che le norme emanate in contrario (esempio: legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35) da quelle regioni che hanno provveduto a regolare con proprie leggi la materia della caccia e della difesa della fauna, sono inoperanti e non valgono a paralizzare l' efficacia cogente della norma statale, essendo preclusa alle regioni una competenza legislativa in materia penale, anche sotto forma di norme abolitive di divieti preesistenti.
art. 1 l. 28 gennaio 1970, n. 17 l.r. to 4 luglio 1974, n. 35 art. 25 comma 2 cost. art. 8 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati