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117977
IDG770900169
77.09.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iannaccone pellegrino
appunti in tema di richiesta d' istruzione formale
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 2, pag. 449-470
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02307; d600; d60301; d60304; d612; d6156; d680
richiamandosi all' art. 112 costituzione, l' a., rilevato come l' attivita' procedimentale svolta dal pubblico ministero, sia di carattere preistruttorio, sia di carattere istruttorio prima della instaurazione del rapporto processuale con il giudice, abbia natura paragiurisdizionale, esamina i modi tipici di inizio dell' azione penale da parte del pubblico ministero: richiesta del decreto di impromovibilita' dell' azione penale (art. 74 codice procedura penale), richiesta di proscioglimento a seguito di istruzione sommaria (art. 395 codice procedura penale), richiesta di decreto di citazione a giudizio (art. 396 codice procedura penale), e infine richiesta di istruzione formale. individua i requisiti di quest' ultima nella necessaria provenienza dell' atto dall' organo funzionalmente competente ad emetterlo, nella finalita' dell' accertamento di un fatto penalmente rilevante, nella revocabilita' e nella necessita' di enunciazione in modo espresso o "per relationem" del fatto di reato. conclude accennando ad un raffronto con il sistema delineato in materia dalla legge di delega al governo 3 aprile 1974, n. 108 (punti 32-38).
art. 112 cost. art. 74 c.p.p. art. 391 c.p.p. art. 395 c.p.p. art. 396 c.p.p. l. delega 3 aprile 1974, n. 108
Ist. dir. penale - Univ. TO



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