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117979
IDG770900171
77.09.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
la scelta del giudice del dibattimento nei giudizi direttissimi
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 2, pag. 488-497
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d625; d02301
l' a., escluso che nei giudizi direttissimi il potere, riconosciuto al pubblico ministero, di scegliere il giudice del dibattimento contrasti con l' art. 25 comma 1 costituzione, cosi' delinea l' iter predibattimentale del direttissimo: se tipico, cioe' con imputato detenuto, il pubblico ministero, stabilito il giorno del dibattimento nei termini prescritti, fa pervenire gli atti al tribunale, inteso nella generalita' dell' ufficio, ed al presidente compete la designazione della sezione; se atipico, il pubblico ministero dovra' limitare la sua attivita' alla richiesta di citazione a giudizio.
art. 502 c.p.p. art. 25 comma 1 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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