Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


117981
IDG770900173
77.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paolozzi giovanni
i limiti di attivita' del giudice ricusato
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 2, pag. 523-553
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6026; d02321
l' a., rilevato come i 2 obiettivi che spingono la parte a proporre la dichiarazione di ricusazione tendono l' uno a precludere il compimento di ulteriori atti, l' altro ad invalidare gli atti precedentemente compiuti dal giudice, effetto questo ultimo solamente eventuale dell' accoglimento dell' istanza di ricusazione, esamina il tema concernente l' attivita' "futura", con riferimento ai momenti della "notizia", che abbia il giudice, della "presentazione della dichiarazione" e dello "accoglimento della domanda di ricusazione"; il tipo di invalidita' previsto dal comma 1 dell' art. 70 codice procedura penale; la portata dell' inciso "atti compiuti precedentemente"; la presunzione di invalidita' degli atti compiuti dal giudice sospetto; i limiti al riconoscimento di validita' dell' atto e la specie di invalidita' prevista dal comma 2 dell' art. 70 codice procedura penale. rilevata l' insufficienza dei criteri per la diagnosi di validita' ed accennato al problema della impugnabilita' della statuizione concernente la sorte degli atti compiuti dal giudice sospetto, l' a. manifesta perplessita' sulla aderenza dell' art. 70 comma 2 al precetto costituzionale di cui all' art. 111 comma 1 costituzione.
art. 69 c.p.p. art. 70 c.p.p. art. 111 comma 1 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati