| 117981 | |
| IDG770900173 | |
| 77.09.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| paolozzi giovanni
| |
| i limiti di attivita' del giudice ricusato
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 2, pag. 523-553
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d6026; d02321
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a., rilevato come i 2 obiettivi che spingono la parte a proporre
la dichiarazione di ricusazione tendono l' uno a precludere il
compimento di ulteriori atti, l' altro ad invalidare gli atti
precedentemente compiuti dal giudice, effetto questo ultimo solamente
eventuale dell' accoglimento dell' istanza di ricusazione, esamina il
tema concernente l' attivita' "futura", con riferimento ai momenti
della "notizia", che abbia il giudice, della "presentazione della
dichiarazione" e dello "accoglimento della domanda di ricusazione";
il tipo di invalidita' previsto dal comma 1 dell' art. 70 codice
procedura penale; la portata dell' inciso "atti compiuti
precedentemente"; la presunzione di invalidita' degli atti compiuti
dal giudice sospetto; i limiti al riconoscimento di validita' dell'
atto e la specie di invalidita' prevista dal comma 2 dell' art. 70
codice procedura penale. rilevata l' insufficienza dei criteri per la
diagnosi di validita' ed accennato al problema della impugnabilita'
della statuizione concernente la sorte degli atti compiuti dal
giudice sospetto, l' a. manifesta perplessita' sulla aderenza dell'
art. 70 comma 2 al precetto costituzionale di cui all' art. 111 comma
1 costituzione.
| |
| art. 69 c.p.p.
art. 70 c.p.p.
art. 111 comma 1 cost.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |