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117984
IDG770900176
77.09.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grevi vittorio
l' art. 47 comma 2 dell' ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 2, pag. 577-580
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d644
l' a. esamina l' art. 47 comma 2 dell' ordinamento penitenziario (norma al centro delle agitazioni carcerarie, di proteste e di polemiche) che esclude la misura dell' affidamento in prova al servizio sociale "quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole" e, in ogni caso, quando la condanna riguardi i delitti di "rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". criticate le incongruenze e discriminazioni di tale normativa, ne auspica la riforma.
art. 47 comma 2 l. 26 luglio 1975, n. 354
Ist. dir. penale - Univ. TO



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