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117993
IDG770900186
77.09.00186 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
in tema di applicazione ed esecuzione provvisoria di misure di sicurezza e di riesame dello stato di pericolosita'
nota a cass. sez. i pen. 17 dicembre 1971
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 2, pag. 646-653
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d505; d60212; d60213; d6431; d6434
l' a., criticando la sentenza della cassazione secondo la quale, non essendo stata revocata la misura di sicurezza provvisoriamente disposta dal giudice istruttore, non puo' ritenersi che gli effetti del decreto di tale giudice siano automaticamente cessati con la pronuncia del tribunale, sostiene che fra il provvedimento provvisorio emesso dal giudice istruttore e quello definitivo adottato dal tribunale con sentenza sussiste un legame funzionale, per cui l' efficacia del primo e' condizionata alla sua conferma in quello definitivo (che nel caso in specie non c' era). rileva inoltre una nullita' assoluta nel fatto che il tribunale abbia provveduto al riesame dello stato di pericolosita' dell' imputato, demandato invece dalla legge alla cognizione esclusiva del giudice di sorveglianza (violazione di competenza funzionale).
art. 164 comma 3 c.p. art. 205 c.p. art. 206 c.p. art. 212 c.p. art. 33 c.p.p. art. 485 comma 2 c.p.p. art. 635 c.p.p. art. 647 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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