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| IDG770900197 | |
| 77.09.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nosengo serafino
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| le varie ipotesi di giudizio direttissimo
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 3, pag. 823-871
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d615; d61103; d6022; d625; d6253
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| esaminate le innovazioni introdotte dalla legge 220 del 1974, l' a.,
chiarito il concetto di "speciali indagini" quale ricavabile dalla
dottrina e dalla giurisprudenza fino alla novella del 1974, nega l'
assenza della fase istruttoria nel "nuovo" rito e sostiene la
parziale applicabilita' dell' art. 389 commi 4 e 6 codice di
procedura penale. ritiene tuttavia che una disciplina siffatta non si
sottragga a censure di legittimita' costituzionale ex art. 24
costituzione. esaminata quindi la legge n. 497 del 1974, l' a.
ritiene che per i delitti contemplati dal relativo art. 2 il giudizio
direttissimo sia obbligatorio quando l' imputato e' arrestato in
flagranza, e facoltativo nel caso di emissione dell' ordine di
cattura entro 30 giorni dalla commissione del fatto delittuoso, fermo
restando, in entrambi i casi, il rispetto del termine di
presentazione dell' imputato all' udienza. l' adozione di tale rito
resterebbe preclusa quando l' imputato e' a piede libero, per
mancanza dei presupposti che ne legittimano l' instaurazione.
successivamente l' a. analizza la legge n. 110 del 1975, evidenziando
l' obbligatorieta' del rito ivi previsto, con il limite preclusivo
delle "speciali indagini". indicati i reati per i quali risulta
obbligatorio il direttissimo secondo la legge 152 del 1975, l' a.
analizza le imperfezioni terminologiche contenute nella suddetta
legge e prospetta una interpretazione del comma 3 dell' art. 26 in
funzione di contenimento dei poteri del pubblico ministero. esaminata
la legge n. 159 del 1976, egli precisa il significato di talune
espressioni contenute nelle leggi nn. 110 e 156 del 1975 in tema di
connessione di reati e scelta del rito, concludendo con una
valutazione complessivamente negativa delle norme che hanno ampliato
la possibilita' di ricorso al direttissimo.
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| art. 45 c.p.p.
art. 237 c.p.p.
art. 304 c.p.p.
art. 389 c.p.p.
art. 502 c.p.p.
art. 503 c.p.p.
art. 504 c.p.p.
art. 505 c.p.p.
art. 24 cost.
l. 7 giugno 1974, n. 220
l. 14 ottobre 1974, n. 497
l. 18 aprile 1975, n. 110
l. 22 maggio 1975, n. 152
l. 30 aprile 1976, n. 159
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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