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118004
IDG770900197
77.09.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nosengo serafino
le varie ipotesi di giudizio direttissimo
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 3, pag. 823-871
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d615; d61103; d6022; d625; d6253
esaminate le innovazioni introdotte dalla legge 220 del 1974, l' a., chiarito il concetto di "speciali indagini" quale ricavabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza fino alla novella del 1974, nega l' assenza della fase istruttoria nel "nuovo" rito e sostiene la parziale applicabilita' dell' art. 389 commi 4 e 6 codice di procedura penale. ritiene tuttavia che una disciplina siffatta non si sottragga a censure di legittimita' costituzionale ex art. 24 costituzione. esaminata quindi la legge n. 497 del 1974, l' a. ritiene che per i delitti contemplati dal relativo art. 2 il giudizio direttissimo sia obbligatorio quando l' imputato e' arrestato in flagranza, e facoltativo nel caso di emissione dell' ordine di cattura entro 30 giorni dalla commissione del fatto delittuoso, fermo restando, in entrambi i casi, il rispetto del termine di presentazione dell' imputato all' udienza. l' adozione di tale rito resterebbe preclusa quando l' imputato e' a piede libero, per mancanza dei presupposti che ne legittimano l' instaurazione. successivamente l' a. analizza la legge n. 110 del 1975, evidenziando l' obbligatorieta' del rito ivi previsto, con il limite preclusivo delle "speciali indagini". indicati i reati per i quali risulta obbligatorio il direttissimo secondo la legge 152 del 1975, l' a. analizza le imperfezioni terminologiche contenute nella suddetta legge e prospetta una interpretazione del comma 3 dell' art. 26 in funzione di contenimento dei poteri del pubblico ministero. esaminata la legge n. 159 del 1976, egli precisa il significato di talune espressioni contenute nelle leggi nn. 110 e 156 del 1975 in tema di connessione di reati e scelta del rito, concludendo con una valutazione complessivamente negativa delle norme che hanno ampliato la possibilita' di ricorso al direttissimo.
art. 45 c.p.p. art. 237 c.p.p. art. 304 c.p.p. art. 389 c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 503 c.p.p. art. 504 c.p.p. art. 505 c.p.p. art. 24 cost. l. 7 giugno 1974, n. 220 l. 14 ottobre 1974, n. 497 l. 18 aprile 1975, n. 110 l. 22 maggio 1975, n. 152 l. 30 aprile 1976, n. 159
Ist. dir. penale - Univ. TO



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