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118013
IDG770900207
77.09.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
captazione indebita di dialoghi tra imputati detenuti
nota a ord. ass. pisa 9 gennaio 1975
Riv. it. dir. proc. pen., an. 19 (1976), fasc. 3, pag. 1102-1111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6101
l' a., ricordata la tutela costituzionale della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, richiama la legge 8 aprile 1974, n. 98, che ha disciplinato, in modo piu' garantista di quanto non fosse dato prima riscontrare negli artt. 226 ultimo comma e 339 codice procedura penale ora abrogati, la materia delle intercettazioni. in tema di captazione mediante microfono di dialoghi "inter praesentes" distingue se la registrazione ha comportato l' ingresso clandestino o con inganno nell' altrui domicilio di persone o microfoni oppure no. partendo poi dalla considerazione che anche i detenuti hanno diritto ad una sfera di riservatezza, dissente dalla ordinanza annotata secondo la quale "nessuna disposizione legislativa prevede limitazioni per le conversazioni fra persone presenti", e ritiene inutilizzabile la registrazione fraudolenta dei colloqui avvenuta senza autorizzazione e fuori dei casi e modi previsti dal codice di rito. accenna in chiusura alla distinzione tra utilizzazione "diretta" e "indiretta" delle notizie acquisite per mezzo della captazione "illegittima".
l. 8 aprile 1974, n. 98 art. 226 quinquies c.p.p. art. 98 r.d. 18 giugno 1931, n. 787 art. 103 r.d. 18 giugno 1931, n. 787
Ist. dir. penale - Univ. TO



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