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118015
IDG770900209
77.09.00209 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini c.
nota a cass. sez. un. pen. 31 maggio 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 7, pt. 2, pag. 353-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60220
l' a., annotando una decisione in cui e' detto che, nell' ipotesi di concorso tra militari ed estranei nel medesimo reato, l' art. 264 codice penale militare di pace, modificato dall' art. 8 legge 23 marzo 1956, n. 167 stabilisce che competente per il giudizio e' l' autorita' giudiziaria ordinaria tutte le volte che si tratti di connessione oggettiva riconducibile ai nn. 1 e 2 dell' art. 45 codice procedura penale, escluso il rapporto di semplice occasionalita', mette in evidenza come la decisione si uniformi alla gia' consolidata giurisprudenza della corte suprema. l' a. ricorda che la dottrina evidenzia la funzione adeguatrice della normativa che ha informato il codice penale militare in conformita' ai principi costituzionali, benche' non abbia potuto comprendere tutti i tipi di connessione, previsti dall' art. 45 codice procedura penale, in quanto la legge ordinaria del 1956 ha potuto modificare la norma processuale ultima citata, ma non l' art. 103 costituzione. infine rileva che la connessione opera solo quando si tratta di delitti; ne consegue che le contravvenzioni non militari, connesse a reati militari, non sono idonee ad attribuire la competenza al giudice ordinario.
art. 45 c.p.p. art. 103 cost. art. 8 l. 13 agosto 1956, n. 167 art. 140 c.p.mil.p. art. 264 c.p.mil.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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