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118016
IDG770900210
77.09.00210 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
nota a cass. sez. v pen. 18 aprile 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 7, pt. 2, pag. 363-364
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6201
l' a. pone in rilievo come sia consolidato l' indirizzo secondo il quale il giudice che, negli atti preliminari al dibattimento dispone la riunione dei procedimenti fissati per udienze diverse, deve curare che del provvedimento sia notificato avviso all' imputato e al suo difensore, qualora la data del dibattimento per alcuno dei procedimenti risulti anticipata. onde il giudizio svoltosi in data diversa da quella indicata nella copia del decreto di citazione notificata, non comparendo l' imputato, deve ritenersi nullo ex art. 185 n. 3 codice procedura penale. l' a., mentre concorda con l' opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, circa l' opportunita' di tenere distinta la mancanza e la nullita' del decreto di citazione, operando solo in questo secondo caso la possibilita' di sanatoria, dissente dalla affermazione corrente secondo la quale la comparizione dell' imputato non sana l' omessa notifica del decreto di citazione a giudizio (come sostiene anche la sentenza annotata), poiche', secondo l' a., e' una delle ipotesi di nullita' che possono colpire il decreto (art. 408 codice procedura penale).
art. 188 c.p.p. art. 407 c.p.p. art. 408 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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