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| IDG770900211 | |
| 77.09.00211 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| aimonetto maria gabriella
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| in tema di avviso del deposito della sentenza al difensore sostituito
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| nota a cass. sez. iv pen. 21 ottobre 1974
cass. sez. vi pen. 15 novembre 1974
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| Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 7, pt. 2, pag. 377-380
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60415
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| l' a. esamina 2 pronuncie della corte suprema, una delle quali
afferma che l' avviso di deposito della sentenza di primo grado deve
essere notificato al difensore d' ufficio che abbia assistito l'
imputato, quando lo stesso imputato nel proporre appello designi un
altro difensore per la proposizione dei motivi e a tale difensore
deve essere notificato l' avviso, mentre l' altra pronuncia afferma
esattamente l' inverso; e prende posizione a favore della prima in
quanto l' obbligo di notifica al difensore d' udienza dell' imputato
e' indipendente dal fatto che si tratti di difesa di fiducia o di
ufficio. per cui l' omissione della notifica dell' avviso di deposito
della sentenza al difensore d' udienza dell' imputato, e' irrilevante
solo quando il nuovo difensore di fiducia abbia ritualmente
presentato i motivi dell' impugnazione, o abbia comunque compiuto un
atto di assistenza o di rappresentanza dell' imputato. nella diversa
ipotesi che si realizza quando l' imputato, assistito durante il
giudizio di primo grado da un difensore di fiducia, proponga
impugnazione nominando un altro difensore per la presentazione dei
motivi, non sembra sussista alcun dubbio sull' obbligo di notificare
l' avviso de quo ad entrambi i difensori.
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| art. 151 c.p.p.
art. 201 c.p.p.
art. 5 disp. att. c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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