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118018
IDG770900212
77.09.00212 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aimonetto m. g.
nota a cass. sez. i pen. 15 marzo 1974
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 7, pag. 397-399
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6010
l' a., annotando una sentenza in cui e' detto che dopo le formalita' di apertura del dibattimento non vi puo' essere costituzione di parte civile, ma neanche potrebbe essere perfezionato quello eseguito prima del dibattimento, perche' e' divenuta definitivamente inefficace la costituzione di parte civile predibattimentale, i cui effetti sono sospesi in attesa del perfezionamento delle notifiche gia' compiute, rileva la concordia della dottrina circa la invalidita' della costituzione tardiva di parte civile senza possibilita' di sanatoria per acquiescenza delle altre parti. l' a. concorda con la motivazione della sentenza, in quanto la costituzione di parte civile non produce effetti giuridici fino a quando non sia stata eseguita l' ultima notificazione, che si pone come condizione di efficacia della costituzione stessa.
art. 93 c.p.p. art. 95 c.p.p. art. 98 c.p.p. art. 202 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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