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| IDG770900214 | |
| 77.09.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| torrebruno giuliano
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| davvero costituzionale l' istituto dell' ergastolo?
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| nota a c. cost. 22 novembre 1974, n. 264
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| Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 33-38
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50321; d50424
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| l' a. critica l' annotata sentenza della corte costituzionale -che in
riferimento all' art. 27 comma 3 costituzione decide per l'
infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'
art. 22 codice penale nella parte in cui prevede l' ergastolo- con un
duplice ordine di considerazioni. sotto il profilo criminologico
ritiene che non sia affatto vero che la severita' della pena sia
deterrente sempre efficace per impedire la commissione dei reati,
specie i piu' gravi, ne' che la ferocia delle pene sia il solo mezzo
di cui disponga la collettivita' per difendersi. sotto il profilo
strettamente ermeneutico respinge l' argomento -gia' espresso da una
importante sentenza delle sezioni unite della cassazione- secondo cui
essendo stata espressamente vietata dall' art. 27 comma 4
costituzione soltanto la pena di morte, la pena dell' ergastolo deve
ritenersi ammessa; l' eccezione prevista dal comma citato si pone non
come divieto assoluto di introduzione della pena capitale -principio
superfluo alla luce dei primi 3 commi dell' art. 27 costituzione- ma
come ammissione di uno strumento sanzionatorio adatto in situazioni
particolarissime in cui le altre pene non potrebbero essere applicate
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| art. 22 c.p.
art. 4 cost.
art. 27 cost.
l. 25 novembre 1962, n. 1634
l. 14 ottobre 1974, n. 497
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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