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118020
IDG770900214
77.09.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
torrebruno giuliano
davvero costituzionale l' istituto dell' ergastolo?
nota a c. cost. 22 novembre 1974, n. 264
Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 33-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50321; d50424
l' a. critica l' annotata sentenza della corte costituzionale -che in riferimento all' art. 27 comma 3 costituzione decide per l' infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 22 codice penale nella parte in cui prevede l' ergastolo- con un duplice ordine di considerazioni. sotto il profilo criminologico ritiene che non sia affatto vero che la severita' della pena sia deterrente sempre efficace per impedire la commissione dei reati, specie i piu' gravi, ne' che la ferocia delle pene sia il solo mezzo di cui disponga la collettivita' per difendersi. sotto il profilo strettamente ermeneutico respinge l' argomento -gia' espresso da una importante sentenza delle sezioni unite della cassazione- secondo cui essendo stata espressamente vietata dall' art. 27 comma 4 costituzione soltanto la pena di morte, la pena dell' ergastolo deve ritenersi ammessa; l' eccezione prevista dal comma citato si pone non come divieto assoluto di introduzione della pena capitale -principio superfluo alla luce dei primi 3 commi dell' art. 27 costituzione- ma come ammissione di uno strumento sanzionatorio adatto in situazioni particolarissime in cui le altre pene non potrebbero essere applicate
art. 22 c.p. art. 4 cost. art. 27 cost. l. 25 novembre 1962, n. 1634 l. 14 ottobre 1974, n. 497
Ist. dir. penale - Univ. TO



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