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118027
IDG770900221
77.09.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de ferrari francesco, mangili franco
riflessi del giudizio di invalidita' pensionabile sulle prospettive di applicazione di talune misure di sicurezza personali (art. 216 c.p. )
Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 9, pt. 1, pag. 244-254
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d5050; d70330
gli aa. affrontano sotto il profilo medico-legale il problema dell' idoneita' di un soggetto dichiarato invalido dall' inps ad essere avviato in una casa di lavoro o in una colonia agricola, in relazione agli obblighi che tale internamento comporta. a seguito di un dettagliato esame delle posizioni di dottrina e giurisprudenza in ordine all' interpretazione delle diverse locuzioni -e in particolare della "capacita' di guadagno" rispetto alla "capacita' di lavoro"- che concorrono alla definizione del concetto di invalidita' pensionabile, si perviene ad accogliere la possibilita' di invio in una casa di lavoro di un soggetto beneficiario di pensione inps. per contro e' da ritenersi improponibile l' applicazione di tale misura di sicurezza nei confronti di un soggetto che si dimostri "inabile" al lavoro, nel senso di pressoche' totale incapacita' al lavoro ovvero quando una ancor modesta funzione lavorativa ponga in pericolo concreto la situazione psico-fisica dell' individuo. naturalmente tale generico giudizio di inabilita' non contrasta con il provvedimento di sicurezza allorche' il soggetto venga adibito ad attivita' per le quali occorra un dispendio di energie trascurabile o addirittura venga inviato a casa di lavoro per minorati psichici.
art. 216 c.p. art. 271 r.d. 18 giugno 1931, n. 787 art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 c. cost. 28 novembre 1972, n. 167
Ist. dir. penale - Univ. TO



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