| 118027 | |
| IDG770900221 | |
| 77.09.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| de ferrari francesco, mangili franco
| |
| riflessi del giudizio di invalidita' pensionabile sulle prospettive
di applicazione di talune misure di sicurezza personali (art. 216
c.p. )
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 9, pt. 1, pag. 244-254
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| d5050; d70330
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| gli aa. affrontano sotto il profilo medico-legale il problema dell'
idoneita' di un soggetto dichiarato invalido dall' inps ad essere
avviato in una casa di lavoro o in una colonia agricola, in relazione
agli obblighi che tale internamento comporta. a seguito di un
dettagliato esame delle posizioni di dottrina e giurisprudenza in
ordine all' interpretazione delle diverse locuzioni -e in particolare
della "capacita' di guadagno" rispetto alla "capacita' di lavoro"-
che concorrono alla definizione del concetto di invalidita'
pensionabile, si perviene ad accogliere la possibilita' di invio in
una casa di lavoro di un soggetto beneficiario di pensione inps. per
contro e' da ritenersi improponibile l' applicazione di tale misura
di sicurezza nei confronti di un soggetto che si dimostri "inabile"
al lavoro, nel senso di pressoche' totale incapacita' al lavoro
ovvero quando una ancor modesta funzione lavorativa ponga in pericolo
concreto la situazione psico-fisica dell' individuo. naturalmente
tale generico giudizio di inabilita' non contrasta con il
provvedimento di sicurezza allorche' il soggetto venga adibito ad
attivita' per le quali occorra un dispendio di energie trascurabile o
addirittura venga inviato a casa di lavoro per minorati psichici.
| |
| art. 216 c.p.
art. 271 r.d. 18 giugno 1931, n. 787
art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
c. cost. 28 novembre 1972, n. 167
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |