| 118034 | |
| IDG770900228 | |
| 77.09.00228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| bartolone nicola
| |
| riserva di legge e dimensione costituzionale dell' art. 6 c. iv della
legge sugli stupefacenti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 182-191
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d50000; d5141; d549
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ravvisa estremi di incostituzionalita' ex art. 25 comma 2
costituzione nell' art. 6 legge 1041 del 1954 dove, al comma 4, si
prevede come delitto il fatto di chi, senza autorizzazione, acquisti,
venda, ceda, ... sostanze o preparati indicati nell' elenco degli
stupefacenti, compilato dal ministro della sanita' con decreto ai
sensi dell' art. 3 legge citata. a tale conclusione perviene dopo un'
indagine sul significato di "legge" accolto nel nostro ordinamento,
sul carattere assoluto del principio costituzionale di riserva di
legge, e infine in considerazione del fatto che in materia di
stupefacenti operi anche l' art. 446 codice penale. poiche' quest'
ultimo trova applicazione per le sostanze non classificate in quel
particolare elenco, le zone di applicabilita' di questo e dell' art.
6 comma 4 legge citata vengono rimesse alla valutazione non del
parlamento ma di un ministro. con la conseguenza che la
determinazione della condotta illecita e l' indicazione della pena
-di gran lunga piu' severa nell' art. 6 comma 4 legge citata- vengono
ad essere opera di un organo amministrativo, nell' esercizio di un'
attivita' amministrativa mediante un atto amministrativo.
| |
| art. 25 comma 2 cost.
art. 446 c.p.
art. 3 l. 22 ottobre 1954, n. 1041
art. 6 l. 22 ottobre 1954, n. 1041
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |