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118038
IDG770900232
77.09.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
miranda vincenzo
falso in scrittura privata e consenso dell' avente diritto
nota a cass. sez. ii pen. 17 ottobre 1973
Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 293-300
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51524; d50160
l' a. aderisce alla decisione dell' annotata sentenza secondo cui nel reato di falso in scrittura privata non puo' avere alcuna rilevanza scriminante il consenso della persona di cui venga falsificata la firma. a siffatta conclusione si perviene attraverso l' individuazione dell' interesse protetto dalla norma di cui all' art. 485 codice penale: se infatti esso consiste nella "fede pubblica" non vi puo' essere dubbio sulla punibilita' del falso consentito ove si osservi che non solo quando il documento sia entrato nel traffico giuridico, ma fin dalla sua formazione, l' interesse alla genuinita' di questo e' prevalente sulla tutela degli interessi dei singoli. a conferma si richiama l' espressione contenuta nel citato articolo: "ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso"; con questa si indica che ormai, poiche' il documento non e' piu' nella disponibilita' esclusiva ed assoluta dell' autore del falso, questo e' suscettibile di ledere l' oggetto giuridico. il che rende penalmente rilevante non solo la condotta del falsificatore ma anche quella di colui che ha consentito a che l' agente falsificasse o alterasse una scrittura da se medesimo, sia pure apparentemente proveniente.
art. 50 c.p. art. 476 c.p. art. 482 c.p. art. 485 c.p. art. 491 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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