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| IDG770900232 | |
| 77.09.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| miranda vincenzo
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| falso in scrittura privata e consenso dell' avente diritto
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| nota a cass. sez. ii pen. 17 ottobre 1973
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| Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 293-300
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51524; d50160
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| l' a. aderisce alla decisione dell' annotata sentenza secondo cui nel
reato di falso in scrittura privata non puo' avere alcuna rilevanza
scriminante il consenso della persona di cui venga falsificata la
firma. a siffatta conclusione si perviene attraverso l'
individuazione dell' interesse protetto dalla norma di cui all' art.
485 codice penale: se infatti esso consiste nella "fede pubblica" non
vi puo' essere dubbio sulla punibilita' del falso consentito ove si
osservi che non solo quando il documento sia entrato nel traffico
giuridico, ma fin dalla sua formazione, l' interesse alla genuinita'
di questo e' prevalente sulla tutela degli interessi dei singoli. a
conferma si richiama l' espressione contenuta nel citato articolo:
"ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso"; con questa si indica
che ormai, poiche' il documento non e' piu' nella disponibilita'
esclusiva ed assoluta dell' autore del falso, questo e' suscettibile
di ledere l' oggetto giuridico. il che rende penalmente rilevante non
solo la condotta del falsificatore ma anche quella di colui che ha
consentito a che l' agente falsificasse o alterasse una scrittura da
se medesimo, sia pure apparentemente proveniente.
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| art. 50 c.p.
art. 476 c.p.
art. 482 c.p.
art. 485 c.p.
art. 491 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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