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118040
IDG770900234
77.09.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
in tema di inquinamento di acque pubbliche
nota a cass. sez. vi pen. 10 novembre 1972
Giust. pen., an. 80 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 306-312
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
l' a. formula riserve sull' affermazione contenuta nell' annotata sentenza secondo cui i titolari degli stabilimenti che, anteriormente all' emanazione dell' art. 5 regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, gia' immettevano rifiuti nelle acque pubbliche non sono tenuti a richiedere e ottenere l' autorizzazione provinciale per siffatte immissioni. l' art. 9 regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1934 disponendo in via generale che "gli stabilimenti industriali" -senza alcuna eccezione- devono ottenere il permesso del prefetto, e' da ritenersi che abbia abrogato la norma contenuta nel regolamento del 1914. a conferma si richiama una remota sentenza della cassazione del 1936.
art. 5 r.d. 22 novembre 1914, n. 1486 art. 6 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 art. 9 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604
Ist. dir. penale - Univ. TO



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