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124203
IDG781000341
78.10.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de falco antonio
concessioni di mutui ai propri assistiti. prestazioni di garanzia
Rass. mens. imp. dr., an. 73 (1978), fasc. 5, pag. 873-876
d23150; d23100; d23103
condividendo le precisazioni contenute nella risoluzione ministeriale 21 marzo 1978, n. 360396, l' a. ricorda che con la modifica apportata dal decreto n. 687 del 1974 all' art. 4 del decreto sull' iva enti ed associazioni non svolgenti in via esclusiva o principale attivita' commerciali sono soggetti passivi ai fini dell' iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell' esercizio di attivita' commerciali a prescindere dall' esistenza di una "distinta organizzazione". tale modifica innovativa dell' ambito soggettivo dell' imposta consente di ovviare alle incertezze cui da' luogo la tassazione dei soggetti in questione e di attuare una migliore perequazione dell' onere tributario. circa le concessioni di mutui ai propri assistiti e prestazioni di garanzia da parte dei mutuatari, l' a. osserva che secondo la disciplina dell' imposta di registro ciascuna delle disposizioni contenute in un atto e non derivanti necessariamente l' una dall' altra e' tassata come atto a se stante. il principio dell' alternativita' dell' iva riguarda solo la disposizione relativa al finanziamento, soggetto ad iva, in quanto la convenuta garanzia prestata dal mutuatario, pur essendo collegata al mutuo elargito dall' ente, non e' strettamente connessa allo stesso.
art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 ris. min. finanze 21 marzo 1978, n. 360396
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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