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124213
IDG781000354
78.10.00354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
napolitano francesco
iscrizione a ruolo delle imposte relative a dichiarazioni presentate con ritardo superiore ad un mese
Giust. trib., an. 100 (1978), fasc. 6, pag. 373-375
d21804; d21513
l' a. precisa che in materia di imposte dirette le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d' imposta. secondo l' a. l' iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base a dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta all' ufficio competente: tale tesi trova conforto nei chiarimenti ministeriali e fondamento nella considerazione che se si accogliesse l' avviso contrario verrebbe meno l' unico incentivo che puo' spingere il contribuente a presentare la dichiarazione sia pure in ritardo, cioe' la possibilita' di evitare almeno gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. inoltre secondo l' a., poiche' la dichiarazione pervenuta all' ufficio competente con ritardo superiore al mese si considera omessa a tutti gli effetti, l' ufficio deve necessariamente procedere ad accertamento d' ufficio e non ad accertamento in rettifica e deve accertare l' intero imponibile che ritiene imputabile al contribuente e non il maggior imponibile rispetto al dichiarato; poiche' peraltro l' iscrizione a ruolo dell' imposta dovuta in base a dichiarazione presentata deve avvenire entro precisi termini di decadenza, se tali termini non sono osservati la decadenza intervenuta impedisce che possa procedersi all' iscrizione dell' imposta successivamente, anche se interviene accertamento d' ufficio (che servira' per la riscossione di un eventuale maggiore imponibile accertato e per l' applicazione delle penalita' previste per l' omessa dichiarazione).
art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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