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| IDG781000354 | |
| 78.10.00354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| napolitano francesco
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| iscrizione a ruolo delle imposte relative a dichiarazioni presentate
con ritardo superiore ad un mese
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| Giust. trib., an. 100 (1978), fasc. 6, pag. 373-375
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| d21804; d21513
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| l' a. precisa che in materia di imposte dirette le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a
tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle
ritenute indicate dai sostituti d' imposta. secondo l' a. l'
iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base a dichiarazioni
presentate con ritardo superiore al mese deve avvenire a pena di
decadenza entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui
e' stata presentata o e' pervenuta all' ufficio competente: tale tesi
trova conforto nei chiarimenti ministeriali e fondamento nella
considerazione che se si accogliesse l' avviso contrario verrebbe
meno l' unico incentivo che puo' spingere il contribuente a
presentare la dichiarazione sia pure in ritardo, cioe' la
possibilita' di evitare almeno gli interessi per ritardata iscrizione
a ruolo. inoltre secondo l' a., poiche' la dichiarazione pervenuta
all' ufficio competente con ritardo superiore al mese si considera
omessa a tutti gli effetti, l' ufficio deve necessariamente procedere
ad accertamento d' ufficio e non ad accertamento in rettifica e deve
accertare l' intero imponibile che ritiene imputabile al contribuente
e non il maggior imponibile rispetto al dichiarato; poiche' peraltro
l' iscrizione a ruolo dell' imposta dovuta in base a dichiarazione
presentata deve avvenire entro precisi termini di decadenza, se tali
termini non sono osservati la decadenza intervenuta impedisce che
possa procedersi all' iscrizione dell' imposta successivamente, anche
se interviene accertamento d' ufficio (che servira' per la
riscossione di un eventuale maggiore imponibile accertato e per l'
applicazione delle penalita' previste per l' omessa dichiarazione).
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| art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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