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Documento


124308
IDG780600265
78.06.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
amato guglielmo
esecutorieta' della sentenza e liquidazione della prestazione previdenziale
Sicur. soc., an. 29 (1974), fasc. 1-2, pag. 22-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d761; d4170; d4193
pratico
nel nuovo processo previdenziale, le sentenze sono provvisoriamente esecutive. ora, poiche' soltanto le sentenze di condanna al pagamento di somme determinate nel loro ammontare sono suscettive di esecuzione, il giudice dovra' liquidare innanzitutto la prestazione previdenziale e di condannare l' istituto al pagamento. in pratica, ai fini del calcolo della pensione eventualmente spettante, il giudice potra' disporre una perizia contabile o rivolgersi all' inps per ottenere tutte le notizie utili al compimento delle relative operazioni. quest' ultima soluzione sarebbe preferibile e per l' ufficialita' dei dati forniti e per il risparmio di spese di consulenza, ma la prima potrebbe valere all' inizio come deterrente all' inerzia dell' istituto nel fornire la collaborazione richiesta.
art. 447 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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