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| IDG780610452 | |
| 78.06.10452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schettini italo
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| sui poteri del giudice dell' esecuzione immobiliare e sulla
necessaria esclusione del creditore, che non depositi i titoli di
credito
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| nota a cass. 24 gennaio 1968, n. 198
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| Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 282-285
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| d4341
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| contesta sia l' affermazione, contenuta nella sentenza, che il
creditore intervenuto nell' esecuzione senza depositare i suoi titoli
di credito non puo' piu' essere costretto dal giudice alla loro
esibizione, sia l' affermazione che per la distribuzione delle somme
ricavate dalla esecuzione immobiliare occorrano sempre le due fasi
distinte della graduazione e della liquidazione delle quote. in
particolare l' a. osserva che i creditori che prima della graduazione
non abbiano obbedito tempestivamente alla condizione del deposito dei
titoli di credito, in effetti hanno perduto la stessa qualita' di
creditori, per cui e' assurdo definire illegittima nei loro confronti
un' ordinanza che, successivamente, abbia ribadito tale obbligo. per
quello che riguarda il secondo punto e' evidente che l' art. 179
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
prevede solo la possibilita' e non certo l' obbligo delle due
distinte fasi.
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| art. 512 c.p.c.
art. 596 c.p.c.
art. 598 c.p.c.
art. 179 disp. att. c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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