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124678
IDG780610452
78.06.10452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schettini italo
sui poteri del giudice dell' esecuzione immobiliare e sulla necessaria esclusione del creditore, che non depositi i titoli di credito
nota a cass. 24 gennaio 1968, n. 198
Dir. fall., an. 53 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 282-285
d4341
contesta sia l' affermazione, contenuta nella sentenza, che il creditore intervenuto nell' esecuzione senza depositare i suoi titoli di credito non puo' piu' essere costretto dal giudice alla loro esibizione, sia l' affermazione che per la distribuzione delle somme ricavate dalla esecuzione immobiliare occorrano sempre le due fasi distinte della graduazione e della liquidazione delle quote. in particolare l' a. osserva che i creditori che prima della graduazione non abbiano obbedito tempestivamente alla condizione del deposito dei titoli di credito, in effetti hanno perduto la stessa qualita' di creditori, per cui e' assurdo definire illegittima nei loro confronti un' ordinanza che, successivamente, abbia ribadito tale obbligo. per quello che riguarda il secondo punto e' evidente che l' art. 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede solo la possibilita' e non certo l' obbligo delle due distinte fasi.
art. 512 c.p.c. art. 596 c.p.c. art. 598 c.p.c. art. 179 disp. att. c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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