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| IDG780700122 | |
| 78.07.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| costantino michele
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| stato, regioni e privati nello sfruttamento delle risorse idriche
(dopo il d.p.r. n. 616 del 1977)
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| Nuovo dir. agr., an. 5 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-28
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| d13001; d0310
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| l' a. osserva che nel quadro normativo risultante dal testo unico
acque e dalle altre leggi in materia, occupano notevole spazio
funzioni amministrative relative a materie di competenza regionale.
allo stato, secondo l' a., vanno riservate solo funzioni che
postulano una visione unitaria e quelle elencate nell' art. 91
decreto n. 616 del 1977, come eccezione rispetto alla delega alle
regioni di tutte le funzioni relative alle risorse idriche. ritiene
che la nozione di risorse idriche sia piu' ampia di quella di acque
pubbliche. sottolinea il contrasto tra l' art. 90 lett. d e l' art.
91 n. 2 del decreto n. 616. dal raffronto tra dette norme desume la
tendenza a riservare allo stato funzioni di programmazione generale e
settoriale e di coordinamento dell' economia idrica; alle province
compiti di ricognizione e accertamento; ai comuni la gestione di
servizi. competono invece alle regioni l' attuazione degli indirizzi
statali e un' autonomia di decisioni nell' attivita' di coordinamento
e controllo. pone infine in rilievo che le regioni non possono
operare se non dopo che le acque estratte dal sottosuolo sono state
dichiarate pubbliche o che l' utilizzazione delle altre acque e'
divenuta oggetto di programmazione in sede nazionale.
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| art. 90 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
art. 91 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
l. 22 luglio 1975, n. 382
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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