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124704
IDG780700122
78.07.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costantino michele
stato, regioni e privati nello sfruttamento delle risorse idriche (dopo il d.p.r. n. 616 del 1977)
Nuovo dir. agr., an. 5 (1978), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-28
d13001; d0310
l' a. osserva che nel quadro normativo risultante dal testo unico acque e dalle altre leggi in materia, occupano notevole spazio funzioni amministrative relative a materie di competenza regionale. allo stato, secondo l' a., vanno riservate solo funzioni che postulano una visione unitaria e quelle elencate nell' art. 91 decreto n. 616 del 1977, come eccezione rispetto alla delega alle regioni di tutte le funzioni relative alle risorse idriche. ritiene che la nozione di risorse idriche sia piu' ampia di quella di acque pubbliche. sottolinea il contrasto tra l' art. 90 lett. d e l' art. 91 n. 2 del decreto n. 616. dal raffronto tra dette norme desume la tendenza a riservare allo stato funzioni di programmazione generale e settoriale e di coordinamento dell' economia idrica; alle province compiti di ricognizione e accertamento; ai comuni la gestione di servizi. competono invece alle regioni l' attuazione degli indirizzi statali e un' autonomia di decisioni nell' attivita' di coordinamento e controllo. pone infine in rilievo che le regioni non possono operare se non dopo che le acque estratte dal sottosuolo sono state dichiarate pubbliche o che l' utilizzazione delle altre acque e' divenuta oggetto di programmazione in sede nazionale.
art. 90 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 91 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 l. 22 luglio 1975, n. 382
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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