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124750
IDG780800169
78.08.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de siervo ugo
la corte si impegna per l' autonomia finanziaria regionale, ma il tesoro continua ad erogare il mensile alle regioni
commento a c. cost. 22 dicembre 1977, n. 155
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1567-1573
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03103
la discrezionalita' politica insita nel preliminare giudizio di ammissibilita' con cui la corte regola l' instaurazione del processo costituzionale esce confermata da questa sentenza che giudica inammissibile il conflitto d' attribuzione proposto dalla regione veneto avverso la sollecitazione del ministero per il tesoro ad aprire un conto presso la tesoreria centrale cui far affluire i versamenti dello stato a favore della regione stessa. contro l' opinione della corte, alle formule di stile, ritenute solo una richiesta di collaborazione insuscettibile di configurarsi come atto invasivo della competenza regionale, sottosta' invece la realta' del blocco o del ritardo dei versamenti e una concreta violazione dell' autonomia finanziaria della regione. non solo la legge 281 del 1970 e' chiara nell' attribuire i fondi alle regioni non appena ripartiti dal cipe, ma la stessa azione di coordinamento in materia finanziaria e' coperta dalla riserva di legge dell' art. 119, comma 1, della costituzione. mentre la riforma delle norme di contabilita' e' la strada da perseguire per evitare il lamentato fenomeno dell' eccessivo accumulo di liquidita' nelle tesorerie regionali, la sentenza della corte, malgrado l' assicurazione interpretativa de futuro, rischia di perpetuare a lungo le prevaricazioni dell' attuale prassi.
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