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| IDG780800169 | |
| 78.08.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de siervo ugo
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| la corte si impegna per l' autonomia finanziaria regionale, ma il
tesoro continua ad erogare il mensile alle regioni
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| commento a c. cost. 22 dicembre 1977, n. 155
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1567-1573
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d03103
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| la discrezionalita' politica insita nel preliminare giudizio di
ammissibilita' con cui la corte regola l' instaurazione del processo
costituzionale esce confermata da questa sentenza che giudica
inammissibile il conflitto d' attribuzione proposto dalla regione
veneto avverso la sollecitazione del ministero per il tesoro ad
aprire un conto presso la tesoreria centrale cui far affluire i
versamenti dello stato a favore della regione stessa. contro l'
opinione della corte, alle formule di stile, ritenute solo una
richiesta di collaborazione insuscettibile di configurarsi come atto
invasivo della competenza regionale, sottosta' invece la realta' del
blocco o del ritardo dei versamenti e una concreta violazione dell'
autonomia finanziaria della regione. non solo la legge 281 del 1970
e' chiara nell' attribuire i fondi alle regioni non appena ripartiti
dal cipe, ma la stessa azione di coordinamento in materia finanziaria
e' coperta dalla riserva di legge dell' art. 119, comma 1, della
costituzione. mentre la riforma delle norme di contabilita' e' la
strada da perseguire per evitare il lamentato fenomeno dell'
eccessivo accumulo di liquidita' nelle tesorerie regionali, la
sentenza della corte, malgrado l' assicurazione interpretativa de
futuro, rischia di perpetuare a lungo le prevaricazioni dell' attuale
prassi.
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