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124751
IDG780800170
78.08.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carpino brunetto
sulla vicenda costituzionale dell' art. 429, comma 3 c.p.c. e di alcuni riflessi in tema di svalutazione monetaria
nota a c. cst. 29 dicembre 1977, n. 161
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1574-1579
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d416; d76; d30510
la sentenza -per la quale l' art. 429, comma 38 codice di procedura civile, sostituito dalla novella del 1973, non contrasta con l' art. 3 della costituzione quando consente che la rivalutazione ivi prevista sia disposta solo per i crediti di lavoro e non per altri crediti monetari- va condivisa sia per il merito che per l' adesione ch' essa da alla interpretazione delle sezioni unite della cassazione. si conferma cosi' correttamente l' ossequio che il giudice delle leggi fa a quello delle norme. non puo' condividersi invece la prevalente dottrina che inquadra il citato comma 3 nella logica dell' art. 1224 codice civile. mentre questa, sul presupposto di una svalutazione monetaria annua inferiore al tasso di interesse legale, si ispira ad un criterio sanzionatorio dell' inadempimento dell' obbligazione pecuniaria (da cui l' onere della dimostrazione per il risarcimento del maggior danno, anche in conseguenza della svalutazione), quello, constatato fallace il presupposto, assume la svalutazione come causa del danno e mira a realizzare la protezione costituzionale della retribuzione in presenza dell' inadempimento del datore di lavoro. il limite della norma e' in realta' quello di essersi valso di un tecnica risarcitoria per realizzare un fine di conservazione.
art. 429 comma 3 c.p.c. art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533
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