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| IDG780800170 | |
| 78.08.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carpino brunetto
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| sulla vicenda costituzionale dell' art. 429, comma 3 c.p.c. e di
alcuni riflessi in tema di svalutazione monetaria
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| nota a c. cst. 29 dicembre 1977, n. 161
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1574-1579
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d416; d76; d30510
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| la sentenza -per la quale l' art. 429, comma 38 codice di procedura
civile, sostituito dalla novella del 1973, non contrasta con l' art.
3 della costituzione quando consente che la rivalutazione ivi
prevista sia disposta solo per i crediti di lavoro e non per altri
crediti monetari- va condivisa sia per il merito che per l' adesione
ch' essa da alla interpretazione delle sezioni unite della
cassazione. si conferma cosi' correttamente l' ossequio che il
giudice delle leggi fa a quello delle norme. non puo' condividersi
invece la prevalente dottrina che inquadra il citato comma 3 nella
logica dell' art. 1224 codice civile. mentre questa, sul presupposto
di una svalutazione monetaria annua inferiore al tasso di interesse
legale, si ispira ad un criterio sanzionatorio dell' inadempimento
dell' obbligazione pecuniaria (da cui l' onere della dimostrazione
per il risarcimento del maggior danno, anche in conseguenza della
svalutazione), quello, constatato fallace il presupposto, assume la
svalutazione come causa del danno e mira a realizzare la protezione
costituzionale della retribuzione in presenza dell' inadempimento del
datore di lavoro. il limite della norma e' in realta' quello di
essersi valso di un tecnica risarcitoria per realizzare un fine di
conservazione.
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| art. 429 comma 3 c.p.c.
art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533
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