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| IDG780800171 | |
| 78.08.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| teirelli mariella
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| il diritto di difesa dell' imputato nella fase conclusiva dell'
istruzione formale
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| nota a c. cost. 6 maggio 1977
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1580-1588
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6123; d6124; d61242
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| la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimita'
dell' art. 372 codice di procedura penale e quella contestuale di
irrilevanza per gli artt. 76 e 369 codice di procedura penale (nella
formulazione precedente l' ultima modifica) trovano la loro
giustificazione nella stessa ordinanza di rinvio. il giudice a quo,
pur cogliendo nella motivazione il profilo del contrasto con la
realizzazione del diritto di difesa, lo ha poi abbandonato nel
dispositivo, permettendo che la corte evitasse questo punto di
novita' rispetto alle precedenti sentenze con le quali aveva gia'
legittimato la permanenza dell' art. 372. lo stesso termine di 30
giorni assegnato al pubblico ministero dalle modifiche sopravvenute
al deposito dell' ordinanza di rinvio conferma la sostanziale
violazione del diritto di difesa per l' esiguita' di quello che
invece viene mantenuto alla parte per presentare memorie e istanze a
chiusura dell' istruzione formale. il termine di 30 giorni si
configura come eccezionale rispetto ai 5 che la nuova formulazione
dell' art. 303 prevede perche' il giudice possa assumere i suoi
provvedimenti senza le richieste del pubblico ministero e la
ragionevolezza di tale eccezionalita', negata invece alla parte,
avrebbe dovuto far cogliere la rilevanza della violazione perpetuata
dall' art. 372.
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| art. 76 c.p.p.
art. 372 c.p.p.
art. 369 c.p.p.
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