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124752
IDG780800171
78.08.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
teirelli mariella
il diritto di difesa dell' imputato nella fase conclusiva dell' istruzione formale
nota a c. cost. 6 maggio 1977
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1580-1588
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6123; d6124; d61242
la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimita' dell' art. 372 codice di procedura penale e quella contestuale di irrilevanza per gli artt. 76 e 369 codice di procedura penale (nella formulazione precedente l' ultima modifica) trovano la loro giustificazione nella stessa ordinanza di rinvio. il giudice a quo, pur cogliendo nella motivazione il profilo del contrasto con la realizzazione del diritto di difesa, lo ha poi abbandonato nel dispositivo, permettendo che la corte evitasse questo punto di novita' rispetto alle precedenti sentenze con le quali aveva gia' legittimato la permanenza dell' art. 372. lo stesso termine di 30 giorni assegnato al pubblico ministero dalle modifiche sopravvenute al deposito dell' ordinanza di rinvio conferma la sostanziale violazione del diritto di difesa per l' esiguita' di quello che invece viene mantenuto alla parte per presentare memorie e istanze a chiusura dell' istruzione formale. il termine di 30 giorni si configura come eccezionale rispetto ai 5 che la nuova formulazione dell' art. 303 prevede perche' il giudice possa assumere i suoi provvedimenti senza le richieste del pubblico ministero e la ragionevolezza di tale eccezionalita', negata invece alla parte, avrebbe dovuto far cogliere la rilevanza della violazione perpetuata dall' art. 372.
art. 76 c.p.p. art. 372 c.p.p. art. 369 c.p.p.
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