Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124753
IDG780800172
78.08.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paolozzi giovanni
rimessione del procedimento ad una corte limitrofa per mancanza del numero legale in seguito ad astensione o ricusazione
commento a c. cost. 14 luglio 1976, n. 168
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1589-1604
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60200; d6024; d6026
non possono essere condivisi ne' il merito della sentenza, ne' le argomentazioni esposte dalla corte a sostegno della asserita legittimita' dell' art. 70, comma 4, procedura penale e sorrette con numerosi richiami a precedenti decisioni sulla legittimita' di altre norme del rito penale ritenute analoghe. preliminarmente va sottolineato che quale parametro costituzionale doveva assumersi non tanto precostituzione del giudice naturale, quanto piuttosto la riserva di legge in materia di predeterminazione dell' organo giudicante, essendo la censura mossa alla fase di nuova attribuzione e non a quella di sottrazione del giudizio. sul merito delle argomentazioni, le affermate "esigenze pratiche" di funzionamento ed efficenza della giustizia non legittimano la scelta operata dall' art. 70 in luogo, ad esempio, della corte di cassazione quale giudice in grado di offrire maggiori garanzie di competenza e indipendenza, ne' la preminenza di quelle esigenze sulla necessita' di assicurare imparzialita' e purezza alla funzione giurisdizionale. non convince poi l' argomento della "discrezionalita' vincolata" di cui parla la corte per il giudice decidente, perche' ad una piu' attenta analisi quella discrezionalita' si mostra piu' libera di quanto la corte stessa ritenga. il problema verrebbe invece superato da una articolata previsione legislativa di un sistema automatico di individuazione del nuovo giudice competente.
art. 70, comma 3, c.p.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati