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| IDG780800172 | |
| 78.08.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paolozzi giovanni
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| rimessione del procedimento ad una corte limitrofa per mancanza del
numero legale in seguito ad astensione o ricusazione
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| commento a c. cost. 14 luglio 1976, n. 168
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1589-1604
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60200; d6024; d6026
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| non possono essere condivisi ne' il merito della sentenza, ne' le
argomentazioni esposte dalla corte a sostegno della asserita
legittimita' dell' art. 70, comma 4, procedura penale e sorrette con
numerosi richiami a precedenti decisioni sulla legittimita' di altre
norme del rito penale ritenute analoghe. preliminarmente va
sottolineato che quale parametro costituzionale doveva assumersi non
tanto precostituzione del giudice naturale, quanto piuttosto la
riserva di legge in materia di predeterminazione dell' organo
giudicante, essendo la censura mossa alla fase di nuova attribuzione
e non a quella di sottrazione del giudizio. sul merito delle
argomentazioni, le affermate "esigenze pratiche" di funzionamento ed
efficenza della giustizia non legittimano la scelta operata dall'
art. 70 in luogo, ad esempio, della corte di cassazione quale giudice
in grado di offrire maggiori garanzie di competenza e indipendenza,
ne' la preminenza di quelle esigenze sulla necessita' di assicurare
imparzialita' e purezza alla funzione giurisdizionale. non convince
poi l' argomento della "discrezionalita' vincolata" di cui parla la
corte per il giudice decidente, perche' ad una piu' attenta analisi
quella discrezionalita' si mostra piu' libera di quanto la corte
stessa ritenga. il problema verrebbe invece superato da una
articolata previsione legislativa di un sistema automatico di
individuazione del nuovo giudice competente.
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| art. 70, comma 3, c.p.p.
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