Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


124754
IDG780800173
78.08.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena gian paolo
corte costituzionale e denunce a nomine
osservazione a c.cost. 18 gennaio 1977, n. 29
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1605-1629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60403
con la sentenza n. 300 del 1974 la corte aveva gia' ritenuto costituzionalmente legittimi gli artt. 141 e 231 codice di procedura penale sul presupposto ch' essi configurano un potere discrezionale del pubblico ministero e del pretore nel "cestinare", o invece valutare con sommarie indagini la consistenza della denuncia anonima, senza che cio' rappresenti, anche sotto il profilo garantistico, l' inizio della azione penale. il tentativo di profilare per l' art. 141 nuovi motivi di incostituzionalita' partendo proprio da tale ricostruzione, non era destinato a maggiore successo perche' fondato unicamente su una specifica esegesi delle disposizioni costituzionali richiamate a parametro. non e' possibile configurare nella seconda parte dell' art. 2 della costituzione un obbligo di solidarieta' civile che imponga la totale inutilizzabilita' processuale dello scritto anonimo, perche' quella disposizione non e' per se stessa fonte di norme precettive, ne' tale norma esiste nella legge ordinaria, o e' efficacemente configurabile de jure condendo. d' altra parte anche la tutela dell' innocenza, come realizzazione del diritto difesa cui andrebbe ricondotto l' interesse a non subire l' avvio di indagini a seguito della denuncia anonima, puo' realizzarsi solo attraverso una piena esplicazione della difesa e non invece paralizzando le indagini secondo le richieste del giudice a quo.
art. 8 c.p.p. art. 141 c.p.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati