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| IDG780800173 | |
| 78.08.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| voena gian paolo
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| corte costituzionale e denunce a nomine
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| osservazione a c.cost. 18 gennaio 1977, n. 29
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| Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1605-1629
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60403
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| con la sentenza n. 300 del 1974 la corte aveva gia' ritenuto
costituzionalmente legittimi gli artt. 141 e 231 codice di procedura
penale sul presupposto ch' essi configurano un potere discrezionale
del pubblico ministero e del pretore nel "cestinare", o invece
valutare con sommarie indagini la consistenza della denuncia anonima,
senza che cio' rappresenti, anche sotto il profilo garantistico, l'
inizio della azione penale. il tentativo di profilare per l' art. 141
nuovi motivi di incostituzionalita' partendo proprio da tale
ricostruzione, non era destinato a maggiore successo perche' fondato
unicamente su una specifica esegesi delle disposizioni costituzionali
richiamate a parametro. non e' possibile configurare nella seconda
parte dell' art. 2 della costituzione un obbligo di solidarieta'
civile che imponga la totale inutilizzabilita' processuale dello
scritto anonimo, perche' quella disposizione non e' per se stessa
fonte di norme precettive, ne' tale norma esiste nella legge
ordinaria, o e' efficacemente configurabile de jure condendo. d'
altra parte anche la tutela dell' innocenza, come realizzazione del
diritto difesa cui andrebbe ricondotto l' interesse a non subire l'
avvio di indagini a seguito della denuncia anonima, puo' realizzarsi
solo attraverso una piena esplicazione della difesa e non invece
paralizzando le indagini secondo le richieste del giudice a quo.
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| art. 8 c.p.p.
art. 141 c.p.p.
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