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124756
IDG780800175
78.08.00175 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
kostoris roberto e.
notificazioni al latitante e diritto di difesa dopo la sentenza costituzionale n. 98 del 1977 e la legge 8 agosto 1977, n. 534
commento a c. cost. 2 giugno 1977, n. 98
Giur. cost., an. 22 (1977), fasc. 10-12, pt. 1, pag. 1640-1660
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60523
l' art. 173 codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che le notificazioni al latitante debbano essere eseguite mediante deposito in cancelleria o segreteria e rinvia latamente alle forme previste dal primo capoverso dell' art. 170 codice di procedura penale, ha consentito la restrittiva interpretazione giurisprudenziale che esclude l' obbligo delle nuove ricerche e impone il deposito in cancelleria anche se noti abitazione e domicilio eletto del latitante. la corte non ha ritenuto che queste norme violassero le garanzie della difesa, tornando cosi' a giudicare sulla erronea presunzione di irreperibilita' del latitante e sull' assunto che l' esigenza di armonizzare con l' interesse allo svolgimento del processo penale fosse attuato dalla norma impugnata. non ha considerato invece che per quella via tornava ad affacciarsi l' antica concezione vessatoria della latitanza. al profilo della violazione dell' art. 3 -prospettato dal giudice a quo anche in relazione ad una precedente decisione della stessa corte in favore del renitente- la risposta ha evidenziato le differenze che intercorrono tra i due casi, senza pero' ch' esse legittimino anche un diverso trattamento sul piano della difesa. ad analogare invece una interpretazione dell' art. 173 codice di procedura penale favorevole al latitante deve essere considerata ora la nuova formulazione dell' art. 171 codice di procedura penale, per il maggior sacrificio imposto agli interessi della difesa dell' imputato
art. 169 comma 2 c.p.p. art. 173 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
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