| l' a. dubita della legittimita' della sentenza del consiglio, che ha
ritenuto un ricorso per appello improcedibile per mancato deposito
della sentenza impugnata. ritiene l' a. che il richiamo all' art. 36
t.u. leggi sul consiglio di stato, che fissava l' obbligatorieta' del
deposito e la relativa sanzione dell' improcedibilita', e il richiamo
all' art. 22 dello stesso t.u., che si riferiva alle decisioni delle
scomparse giunte amministrative provinciali, vadano assoggettate ad
una completa revisione, stante, da un lato, la diversa funzione che
oggi assolve il consiglio (non piu' primo giudice di legittimita'),
e, dall' altro, la precisa dizione dell' art. 21 della legge
istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, che esclude l'
improcedibilita' del ricorso nel caso di mancato deposito dell' atto
impugnato. oltre a cio', questa decisione, ad avviso dell' a.,
contrasta con la linea giurisprudenziale, piu' volte ribadita dallo
stesso giudice amministrativo, che tende a considerare il c.d.
giudizio d' appello amministrativo come un giudizio di riesame dell'
atto impugnato piu' che come un autonomo giudizio d' appello sulla
sentenza di primo grado.
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