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129672
IDG791200297
79.12.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romano a.
nota a cons. stato sez. iv 21 giugno 1979, n. 626
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 3, pt. 3, pag. 186
d15
l' a. dubita della legittimita' della sentenza del consiglio, che ha ritenuto un ricorso per appello improcedibile per mancato deposito della sentenza impugnata. ritiene l' a. che il richiamo all' art. 36 t.u. leggi sul consiglio di stato, che fissava l' obbligatorieta' del deposito e la relativa sanzione dell' improcedibilita', e il richiamo all' art. 22 dello stesso t.u., che si riferiva alle decisioni delle scomparse giunte amministrative provinciali, vadano assoggettate ad una completa revisione, stante, da un lato, la diversa funzione che oggi assolve il consiglio (non piu' primo giudice di legittimita'), e, dall' altro, la precisa dizione dell' art. 21 della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, che esclude l' improcedibilita' del ricorso nel caso di mancato deposito dell' atto impugnato. oltre a cio', questa decisione, ad avviso dell' a., contrasta con la linea giurisprudenziale, piu' volte ribadita dallo stesso giudice amministrativo, che tende a considerare il c.d. giudizio d' appello amministrativo come un giudizio di riesame dell' atto impugnato piu' che come un autonomo giudizio d' appello sulla sentenza di primo grado.
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