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129675
IDG791200300
79.12.00300 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
satta filippo
patti aggiuntivi negli appalti e decorrenza della revisione prezzi
nota a cons. stato sez. iv 25 novembre 1977, n. 1056, e a cons. stato sez. iv 25 ottobre 1977, n. 915
Foro it., an. 103 (1978), fasc. 4, pt. 3, pag. 217-223
d121
le due sentenze citate in epigrafe hanno affermato, seppur con diverse soluzioni pratiche in relazione alle diverse fattispecie, che nei contratti di appalto per l' esecuzione di opere pubbliche in cui sia intervenuta una variante con una maggiorazione di lavori superiore al 20% bisogna far tempo, ai fini della revisione dei prezzi, dalla data di formulazione dell' offerta presentata in funzione del patto aggiuntivo. a commento di queste sentenze l' a. analizza gli artt. 343 e 344 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. f, e l' art. 21 del regolamento per l' esecuzione di opere pubbliche, 25 maggio 1865 n. 350 e l' art. 14 del capitolato generale per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici. di fronte alla giurisprudenza oscillante nel riconoscere autonomia ai patti aggiuntivi di un contratto di appalto effettuati in corso d' opera, egli ritiene che il problema principale consista nel definire la natura dei c.d. patti aggiuntivi e i loro rapporti con il contratto originario. dall' esame delle suddette norme e dell' istituto dei 'negozi connessi', l' a. deduce l' esistenza di tre principi: a) il nuovo contratto in tanto e' ammissibile, nella sua assoluta atipicita', in quanto sia una continuazione necessaria del primo; b) la limitata autonomia delle parti in sede di patto aggiuntivo presuppone l' esistenza di una presunzione iuris tantum che riguarda il perpetuarsi della originaria disciplina contrattuale sul nuovo contratto o patto aggiuntivo anche per quanto riguarda la data di decorrenza per la revisione dei prezzi; c) di conseguenza, in presenza della presunzione, la prova dell' esistenza di patti diversi, che spostino l' inizio della decorrenza del tempo ai suddetti fini, dev' esser data da chi li invoca a suo favore e, quindi, nelle fattispecie esaminate, dall' amministrazione.
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