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129758
IDG790601732
79.06.01732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
silvestrini alessandro
nota a cass. sez. iii pen. 11 maggio 1978 pret. torino 13 febbraio 1978
Riv. not., an. 33 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 862-870
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18222; d18225
l' a. concorda con la soluzione adottata dalle sentenze annotate che ritengono il reato di cui all' art. 41 lett. b legge 17 agosto 1942 n. 1150, ora sostituito dall' art. 17 lett. b legge 28 gennaio 1977 n. 10, sussistente ogni volta che le opere, pur non contrastanti con la disciplina urbanistica, siano eseguite in assenza di concessione. una parte della dottrina e della giurisprudenza sostiene, invece, che l' art. 41 citato, perseguendo la finalita' di assicurare il "retto sviluppo del contesto urbano", non impone al cittadino l' obbligo di munirsi della preventiva licenza di costruzione, ma quello di costruire in conformita' degli strumenti urbanistici vigenti nel comune. ove cio' avvenga, pur in assenza di concessione, il reato previsto all' art. 41 suddetto dovrebbe escludersi mancando la lesione dell' interesse protetto. ma, a causa del cambiamento di schemi e di intenti verificatosi con la vigente legge urbanistica, l' interesse tutelato dall' art. 17 citato non e' lo stesso tutelato dall' art. 41 lett. b oggi sostituito dal primo. secondo l' a., l' interesse oggetto di tutela dell' art. 17 consiste nella "riserva in mano pubblica della facolta' di governo del territorio comunale", interesse che viene leso dall' esecuzione di lavori senza concessione
art. 41 lett. b l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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