| 129759 | |
| IDG790601733 | |
| 79.06.01733 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| d' ambrosio massimo
| |
| sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. ii civ. 6 gennaio 1979, n. 45
| |
| Riv. not., an. 33 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 890-900
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30006; d4413
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. condivide la decisione adottata nella sentenza annotata a
proposito del criterio distintivo della categoria degli atti di
amministrazione. ritiene che, fuori dall' elencazione compiuta dalla
legge agli artt. 374 e 375 del codice civile, nonche' da quella
realizzata attraverso significative decisioni giurisprudenziali, l'
individuazione degli atti di ordinaria o straordinaria
amministrazione debba essere effettuata in base al criterio della
"potenzialita' del rischio". sono quindi atti di ordinaria
amministrazione quelli che non presentano rischio o pericolo di
diminuzione della integrita' del patrimonio del minore; sono invece
di straordinaria amministrazione quelli che presentano tale rischio.
il criterio della potenzialita' del rischio, tuttavia, a causa della
sua indeterminatezza, deve essere usato solo per quegli atti nei
quali la prassi non e' riuscita ad accertare con sicurezza l'
esistenza o la mancanza di pregiudizio per il patrimonio del minore.
tale pregiudizio non esiste nel conferimento ad un mediatore dell'
incarico di reperire un acquirente per un bene di un minore e percio'
tale atto deve essere considerato di ordinaria amministrazione. in
esso infatti, e' contenuto solo l' impegno di condurre le trattative
e non di vendere il bene e di conseguenza non e' necessaria la
preventiva autorizzazione del giudice tutelare al rappresentante
legale del minore.
| |
| | |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |