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129759
IDG790601733
79.06.01733 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' ambrosio massimo
sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
nota a cass. sez. ii civ. 6 gennaio 1979, n. 45
Riv. not., an. 33 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 890-900
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30006; d4413
l' a. condivide la decisione adottata nella sentenza annotata a proposito del criterio distintivo della categoria degli atti di amministrazione. ritiene che, fuori dall' elencazione compiuta dalla legge agli artt. 374 e 375 del codice civile, nonche' da quella realizzata attraverso significative decisioni giurisprudenziali, l' individuazione degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione debba essere effettuata in base al criterio della "potenzialita' del rischio". sono quindi atti di ordinaria amministrazione quelli che non presentano rischio o pericolo di diminuzione della integrita' del patrimonio del minore; sono invece di straordinaria amministrazione quelli che presentano tale rischio. il criterio della potenzialita' del rischio, tuttavia, a causa della sua indeterminatezza, deve essere usato solo per quegli atti nei quali la prassi non e' riuscita ad accertare con sicurezza l' esistenza o la mancanza di pregiudizio per il patrimonio del minore. tale pregiudizio non esiste nel conferimento ad un mediatore dell' incarico di reperire un acquirente per un bene di un minore e percio' tale atto deve essere considerato di ordinaria amministrazione. in esso infatti, e' contenuto solo l' impegno di condurre le trattative e non di vendere il bene e di conseguenza non e' necessaria la preventiva autorizzazione del giudice tutelare al rappresentante legale del minore.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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