| l' a. concorda con la decisione in esame, con la quale la suprema
corte ha ritenuto che nelle societa' di persone, la morte di un socio
provoca l' immediato scioglimento del rapporto sociale nei confronti
dei suoi eredi e dei terzi. secondo gli artt. 2290, secondo comma e
2300, terzo comma del codice civile, tale scioglimento, costituente
una modificazione dell' atto costitutivo, per essere opponibile ai
terzi, dovrebbe essere portato a loro conoscenza con idonei mezzi di
pubblicita'. con la sentenza annotata, invece, si e' esclusa l'
applicabilita' dei suddetti articoli, rilevando che in caso di morte,
si realizza una pubblicita', quanto meno di fatto, e che i terzi
possono conoscere dell' evento della morte usando la normale
diligenza. l' a. concorda anche con la soluzione adottata dalla
cassazione in favore dell' applicabilita' dell' art. 2284 codice
civile alle societa' composte in precedenza di due soli soci,
compreso quello poi deceduto. in tal caso, il decesso, oltre a
produrre lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio
e dei suoi eredi, fa venir meno la pluralita' dei soci richiesta all'
art. 2272 n. 4 codice civile e quindi provoca lo scioglimento della
societa' qualora entro sei mesi la pluralita' non sia ricostituita.
l' applicabilita' dell' art. 2284 suddetto alla fattispecie in esame,
esclude che gli eredi del defunto socio subentrino nella sua
posizione e cio' a causa del prevalente intuitus personae sul quale
si fondano le societa' di persone. cio' fa si' che, qualora la
societa' si sciolga, gli eredi non essendo soci, non possono
partecipare alla liquidazione della stessa.
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