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129768
IDG790601756
79.06.01756 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
veneto gaetano
l' assemblea dei lavoratori nello statuto e l' attivita' sindacale
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 3, pag. 1079-1132
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d71132
l' a., riguardo al diritto di assemblea sancito dall' art. 20 dello statuto dei lavoratori, nota come tale normativa ponga numerosi problemi, primo fra tutti: la legittimazione esclusiva o meno delle rappresentanze sindacali aziendali all' esercizio del suddetto diritto. dottrina e giurisprudenza sono univoche nel ritenere che la convocazione spetti solo alle rapprentanze sindacali in caso di loro avvenuta costituzione; in realta' pero' esiste una forte problematica, offerta dalle procedure previste dalla legge per cio' che concerne la comunicazione preventiva della convocazione di assemblea. dalla natura di norma sostanziale o di chiusura dell' art. 28, l' a. sostiene che se l' imprenditore non consentisse il diritto di assemblea, convocata per la costituzione delle rappresentanze sindacali, egli lederebbe i beni tutelati ex art. 28 ed il suo comportamento sarebbe del tutto privo di legittimazione. vengono, inoltre, esaminati i criteri di valutazione delle clausole che regolano il diritto d' assemblea: riguardo alle "modalita' ulteriori", di cui parla l' art. 20 dello statuto, l' a. nota che con cio' non si vuol togliere all' autonomia privata la possibilita' d' intervento, ma cio' che il legislatore ha riconosciuto alle rappresentanze sindacali non puo' essere a loro stesse sottratto dall' autonomia collettiva. in caso di violazioni di modalita', l' a. nota come gli unici rimedi consentiti, cioe' il risarcimento del danno e l' eccezione d' inadempimento, siano incapaci di realizzare la loro funzione nei rapporti di massa in generale, e quindi anche nel sindacato. l' a. nota, infine, i limiti che puo' incontrare il diritto di assemblea, e quanto siano irrilevanti ai fini di tale diritto le vicende del rapporto individuale di lavoro, come la sospensione.
art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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