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129770
IDG790601758
79.06.01758 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romagnoli umberto
per una rilettura dell' art. 2086 c.c.
relazione presentata nell' incontro di studio su "l' attuazione della sentenza in materia di lavoro" facolta' di giurisprudenza dell' universita' di macerata, 12 maggio 1977
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 3, pag. 1048-1061
d747; d710; d763
esaminando lo statuto dei lavoratori ed in particolare la reintegrazione in forma specifica del lavoratore licenziato, l' a. sostiene che se il datore di lavoro si rifiuta di porre in essere l' obbligo di riammettere il lavoratore nel posto di lavoro e' tenuto a pagare la retribuzione; tale obbligo ha, secondo l' a., natura retributiva, non anche afflittiva. l' a. analizza l' art. 13 dello statuto e sostiene che oggi l' interesse giuridicamente protetto del lavoratore non e' solo la retribuzione, ma anche il diritto alla esecuzione della prestazione; in realta' la tutela offerta al lavoratore dall' art. 13 e' quella di accertare che la mobilita' di questi non comporti un peggioramento professionale retributivo, ma non puo' spingersi fino al punto di pretendere una trasformazione migliorativa del rapporto di lavoro a livello professionale. per cui gli artt. 13 e 18 dello statuto toccano il problema del "come", del "dove" e del "quanto" dell' impresa, ma non anche quello del "se", non interferendo quindi sui calcoli di convenienza del capitale. in realta', sostiene l' a., l' art. 13 e' una conquista solo per meta'; per questo e' auspicabile l' applicazione di norme procedurali finora poco utilizzate, come la possibilita' ex art. 421 c.p.c. di esercitare d' ufficio da parte del giudice il potere istruttorio.
art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2086 c.c. art. 421 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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