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| IDG790601758 | |
| 79.06.01758 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| romagnoli umberto
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| per una rilettura dell' art. 2086 c.c.
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| relazione presentata nell' incontro di studio su "l' attuazione della
sentenza in materia di lavoro" facolta' di giurisprudenza dell'
universita' di macerata, 12 maggio 1977
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 3, pag. 1048-1061
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| d747; d710; d763
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| esaminando lo statuto dei lavoratori ed in particolare la
reintegrazione in forma specifica del lavoratore licenziato, l' a.
sostiene che se il datore di lavoro si rifiuta di porre in essere l'
obbligo di riammettere il lavoratore nel posto di lavoro e' tenuto a
pagare la retribuzione; tale obbligo ha, secondo l' a., natura
retributiva, non anche afflittiva. l' a. analizza l' art. 13 dello
statuto e sostiene che oggi l' interesse giuridicamente protetto del
lavoratore non e' solo la retribuzione, ma anche il diritto alla
esecuzione della prestazione; in realta' la tutela offerta al
lavoratore dall' art. 13 e' quella di accertare che la mobilita' di
questi non comporti un peggioramento professionale retributivo, ma
non puo' spingersi fino al punto di pretendere una trasformazione
migliorativa del rapporto di lavoro a livello professionale. per cui
gli artt. 13 e 18 dello statuto toccano il problema del "come", del
"dove" e del "quanto" dell' impresa, ma non anche quello del "se",
non interferendo quindi sui calcoli di convenienza del capitale. in
realta', sostiene l' a., l' art. 13 e' una conquista solo per meta';
per questo e' auspicabile l' applicazione di norme procedurali finora
poco utilizzate, come la possibilita' ex art. 421 c.p.c. di
esercitare d' ufficio da parte del giudice il potere istruttorio.
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| art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2086 c.c.
art. 421 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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