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129772
IDG790601760
79.06.01760 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liotta giuseppe
interpretazione del contratto e comportamento complessivo delle parti
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 3, pag. 969-1015
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30600
l' a. sostiene che il comune intento delle parti non sia un elemento essenziale del contratto, cosi' come lo e' l' accordo; analizza inoltre la rilevanza del comportamento delle parti, e conclude sostenendo che sia necessaria non la mera ricerca dei contegni ed attivita' coincidenti con la conclusione del contratto, ma piuttosto attribuire rilievo a tutta una serie di attivita' precedenti e successive all' accordo contrattuale. secondo l' a., infatti, il procedimento ermeneutico si esplica in due fasi: nella prima l' interprete deve riordinare storicamente il fatto arricchito del comportamento complessivo dei contraenti, nella seconda esaminare il materiale per derivarne la regolamentazione specifica. l' a. nota come la dottrina distingua le regole ermeneutiche in norme di interpretazione soggettiva ed oggettiva, e sostiene che anche se tale distinzione risulta superata, e' tuttavia necessario aver chiara la relazione intercorrente tra le norme che svolgono un ruolo ricostruttivo del fatto e quelle che si riferiscono alla qualificazione dello stesso. l' a. esaminando, infine, le c.d. regole logiche di interpretazione, non concorda con quella dottrina secondo cui tutte le norme che disciplinano il procedimento di ermeneusi contrattuale, salvi gli artt. 1368 e 1370, conterrebbero solo regole logiche e non giuridiche. tali regole, continua l' a. o si pongono in contraddizione con il sistema legale, e quindi non potranno essere giuridicamente riconosciute, o risultano coincidenti con le regole espresse dall' ordinamento e quindi superflue.
art. 1362 c.c. art. 1368 c.c. art. 1370 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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