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129774
IDG790601762
79.06.01762 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
poggeschi raffaele
sull' ammissione al passivo di credito escluso da sentenza non passata in giudicato
nota a cass. 25 novembre 1974, n. 3852
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 4, pag. 1832-1842
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313
l' a. rileva che la sentenza annotata, con cui la cassazione ha enunciato il principio che il creditore, il cui credito sia escluso da una sentenza non passata in giudicato, deve impugnare tale sentenza, se vuole che il suo credito sia ammesso al passivo, si colloca nella previsione dell' art. 95 della legge fallimentare. l' a. non concorda con la sentenza annotata, in primo luogo perche' non e' possibile asserire l' opponibilita' al fallimento della sentenza di primo grado che, in mancanza di impugnazione, passerebbe in giudicato con effetto per il fallimento stesso e per il creditore; in secondo luogo perche' se il soggetto vuol far valere i suoi diritti in sede di verifica, la sentenza potra' in tal sede essere richiamata dal curatore o dal fallito, e dato il carattere sommario della cognizione, si collochera' tra i vari elementi sottoposti alla valutazione del giudice, senza rappresentare un atto preclusivo all' ammissione. secondo l' a. per ottenere che la sentenza operi nei confronti del fallimento e del creditore e' necessario un atto inequivoco del fallimento, che potra' essere la notifica della sentenza al creditore; solo cosi' egli si trovera' interessato a proporre l' impugnazione.
art. 95 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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