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164892
IDG860700237
86.07.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dinacci Elvira
Riflessioni sull' art. 586 c.p. in relazione alla responsabilita' dello spacciatore per la morte del tossicodipendente
nota a Trib. Busto Arsizio 26 marzo 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 3, pt. 2, pag. 663-668
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51856; D51414
Non risponde di omicidio ex art. 586 c.p. lo spacciatore di sostanze stupefacenti (nella specie: eroina) la cui assunzione abbia causato la morte del compratore: infatti, pur ammettendo che la successiva condotta di assunzione sia direttamente causata dalla cessione a qualsiasi titolo da parte dello spacciatore (e, quindi, non possa considerarsi fattore eccezionale), quel che rileva e' l' impossibilita', almeno nella generalita' dei casi, di prevedere l' evento letale. Si tratta di un' impossibilita' che in generale sembra riprodurre le motivazioni del caso fortuito, in quanto la morte per assunzione di stupefacenti, secondo la verita' statistica, costituisce l' eccezione e non la regola. Infatti, l' affermazione sull' applicabilita' dell' art. 586 in tali casi comporterebbe, in contrasto con l' art. 27 Cost., una responsabilita' penale nei confini della causalita' ed al di fuori di ogni indagine sulla colpevolezza. Per l'A., quindi, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di Busto Arsizio non meritano adesione.
art. 586 c.p. art. 589 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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