| 164892 | |
| IDG860700237 | |
| 86.07.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Dinacci Elvira
| |
| Riflessioni sull' art. 586 c.p. in relazione alla responsabilita'
dello spacciatore per la morte del tossicodipendente
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Trib. Busto Arsizio 26 marzo 1985
| |
| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 3, pt. 2, pag. 663-668
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D51856; D51414
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Non risponde di omicidio ex art. 586 c.p. lo spacciatore di sostanze
stupefacenti (nella specie: eroina) la cui assunzione abbia causato
la morte del compratore: infatti, pur ammettendo che la successiva
condotta di assunzione sia direttamente causata dalla cessione a
qualsiasi titolo da parte dello spacciatore (e, quindi, non possa
considerarsi fattore eccezionale), quel che rileva e' l'
impossibilita', almeno nella generalita' dei casi, di prevedere l'
evento letale. Si tratta di un' impossibilita' che in generale sembra
riprodurre le motivazioni del caso fortuito, in quanto la morte per
assunzione di stupefacenti, secondo la verita' statistica,
costituisce l' eccezione e non la regola. Infatti, l' affermazione
sull' applicabilita' dell' art. 586 in tali casi comporterebbe, in
contrasto con l' art. 27 Cost., una responsabilita' penale nei
confini della causalita' ed al di fuori di ogni indagine sulla
colpevolezza. Per l'A., quindi, le conclusioni cui sono pervenuti i
giudici di Busto Arsizio non meritano adesione.
| |
| art. 586 c.p.
art. 589 c.p.
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |