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183812
IDG901501388
90.15.01388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valcavi Giovanni
In materia di liquidazione del danno in uno straniero
Nota a Trib. Udine 24 dicembre 1987
Foro it., an. 114 (1989), fasc. 5, pt. 1, pag. 1619-1622
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30717; D30510
Secondo la decisione in commento il danno extracontrattuale subito nel nostro Paese da chi risiede all' estero dev' essere indennizzato nella moneta straniera del danneggiato. Di conseguenza, il debitore deve esercitare la "facultas solutionis" ex art. 1278 c.c. prestando moneta avente corso legale al corso di cambio del giorno del pagamento. Secondo altra giurisprudenza la stima del danno va effettuata in moneta italiana al corso di cambio del momento dell' illecito, per poi essere successivamente rivalutata secondo i nostri indici ISTAT, come un qualsiasi credito di valore. Secondo l' A., non e' da accogliere alcuna delle due soluzioni.
art. 1277 c.c. art. 1278 c.c.



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