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183865
IDG900301441
90.03.01441 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colaianni Nicola
La via giudiziaria alla laicita'. L' ora di religione alla Consulta
Tetto, an. 26 (1989), fasc. 152-153, pag. 179-184
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433
Vengono richiamate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/1989, che ha accertato che l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e' semplicemente facoltativo per gli studenti e le famiglie e non crea, percio', alcun obbligo alternativo in chi desidera non avvalersene. L' esercizio del diritto di scelta non deve determinare discriminazioni neppure in ordine alla durata dell' orario scolastico giornaliero, costringendo gli studenti a rimanere obbligatoriamente a scuola in attesa che gli altri finiscano di frequentare un insegnamento facoltativo. Occorre un intervento normativo che definisca un quadro di riferimento unitario di tutte le discipline facoltative fra le quali rientra anche l' insegnamento della religione cattolica. Una disciplina unica si rende necessaria anche per superare la disparita' di trattamento, tra avvalentesi e non, in sede di valutazione periodica finale.
art. 9 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica del Concordato lateranense) l. 25 marzo 1985, n. 121 C. Cost. 11 aprile 1989, n. 203
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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