| Nelle fusioni tra societa' non collegate o collegate solo
parzialmente, la societa' incorporante deve procedere all' aumento
del proprio capitale sociale ed emettere, quindi, nuove azioni ai
fini del concambio con quelle dell' incorporata. Ma detto aumento
puo' portare, talvolta, a diluire notevolmente la quota di controllo
della stessa incorporante, detenuta dagli originari azionisti di
maggioranza e costituire, pertanto, un pericolo per il dominio di
questa societa'. Per evitare, quindi, cambiamenti potenzialmente
pericolosi nei rapporti di controllo della societa' incorporante, si
suole ricorrere, prima della fusione, ad alcune operazioni di cui in
questa sede consideriamo quelle maggiormente ricorrenti nella realta'
aziendale. D' altra parte, le fusioni possono anche rappresentare,
come nel caso di scalate ostili, uno strumento per conservare il
controllo della societa' oggetto di acquisizione. Lo scopo di queste
fusioni, perseguito attraverso i relativi aumenti di capitale sociale
della societa' incorporante, e' quello di "diluire" la quota di
partecipazione di questa societa' acquisita dall' acquirente. E'
opportuno pero', in questi casi, che detti aumenti di capitale siano
ben "dosati", per evitare che essi conducano altresi' ad una notevole
riduzione, se non alla perdita, del potere di controllo della
societa' incorporante, da parte dei soci azionisti di maggioranza,
assoluta o relativa; come la realta' aziendale ci consente talvolta
di osservare.
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