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183923
IDG900601499
90.06.01499 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tantini Giovanni
Sulla delega ex art. 2443, come modificazione dell' atto costitutivo, e sulla delegabilita' agli amministratori (anche) del poter di determinare il soprapprezzo in sede di aumento del capitale: riflessioni a margine dell' aumento del capitale Falck
Nota a decr. App. Milano 23 luglio 1988
Giur. comm., an. 17 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 276-283
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201; D312206; D312208
La prima questione affrontata riguarda le (necessarie) modalita' di conferimento della delega all' aumento, quando questa venga attribuita (come prevede l' art. 2443 comma 2 nel testo novellato) "mediante notificazione dell' atto costitutivo", ed investe la necessita' che la societa' provveda ad inserire materialmente la delega (cioe' la modifica) nello statuto, provvedendo alla necessaria pubblicita', affinche' il consiglio possa validamente esercitare il potere attribuitogli. La seconda riguarda i limiti legali della delega (cioe' dei poteri attribuibili al consiglio), e se tra questi possa ricomprendersi (anche) la determinazione del soprapprezzo che comporta, secondo la Corte milanese, una limitazione del diritto di opzione che, al pari della sua esclusione, non puo' essere oggetto di delega, dovendo essere necessariamente deliberato dall' assemblea.
art. 2420 ter c.c. art. 2441 c.c. art. 2443 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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