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183925
IDG900601501
90.06.01501 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Genovese Anna
Procedure concorsuali e comunione tra coniugi: un problema di diritto intertemporale e altre questioni connesse alla revocatoriafallimentare della locazione di un bene comune
Nota a Trib. Catania 28 febbraio 1989
Giur. comm., an. 17 (1990), fasc. 2, pt. 2, pag. 303-323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31370; D313330; D30640; D30128
Chiedeva il curatore che la locazione immobiliare (novennale), concessa dal debitore al figlio con contratto stipulato nel periodo compreso fra l' omologazione del concordato e il susseguente fallimento, fosse dichiarata inefficace ex art. 167 l. fall. o, in subordine, revocata ai sensi dell' art. 67 comma 2 della stessa legge. Il locatario convenuto resisteva alla pretesa deducendo l' inapplicabilita' delle disposizioni alla fattispecie; sosteneva inoltre che, essendo il locatore poi fallito coniugato in regime di comunione (adottata nel 1955 con apposita convenzione, secondo le disposizioni ancora vigenti), il contratto di locazione, per la quota del coniuge, si dovesse sottrarre, sotto ogni profilo, all' impugnativa della curatela. Queste le risposte del Tribunale, che vengono annotate: esclusione dell' assoggettabilita' dell' atto di concessione della locazione alla disciplina dell' art. 167 l. fall.; applicabilita' della disciplina degli at. 64-71 l. fall.; revocabilita' del contratto di locazione; applicabilita' del nuovo regime alla comunione convenzionale tra coniugi anteriore al 1975; efficacia della revocatoria anche nei confronti del coniuge comproprietario titolare insieme al fallito del contratto di locazione.
art. 64 l. fall. art. 67 l. fall. art. 71 l. fall. art. 80 l. fall. art. 180 c.c. art. 184 c.c. art. 191 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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