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184089
IDG900901665
90.09.01665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ichino Giovanna
Il Giudice del dibattimento, le parti e la formazione della prova nel nuovo processo penale
Relazione all' incontro di studi per magistrati organizzato dal Cons. Sup. Mag. sul tema: "Il giudice dell' udienza preliminare e il giudice del dibattimento", Trevi, 7-9 aprile 1989
Riv. it. dir. proc. pen., an. 32 (1989), fasc. 2, pag. 680-721
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D603; D6140
(Sommario: - Cenni al ruolo dell' imputato, del suo difensore e del P.M. nel dibattimento. La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per l' ammenda. La persona offesa e gli enti rappresentanti di interessi lesi dal reato nella fase dibattimentale. - Il giudice del dibattimento: poteri e funzioni dell' organo collegiale, del presidente e del singolo componente del collegio. - La formazione della prova nel dibattimento: l' oggetto della prova e le nuove contestazioni; atti preliminari al dibattimento, il deposito delle liste dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici; atti introduttivi al dibattimento, questioni preliminari, esposizioni introduttiva e richiesta di prova; l' istruzione dibattimentale, l' assunzione delle prove: esame del testimone, esame dei periti e dei consulenti tecnici, esame delle parti private, esame dell' imputato, esame di persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall' art. 371, comma II, lett. b); le contestazioni; le letture; la verbalizzazione dell' escussione probatoria)
art. 190 c.p.p. art. 192 c.p.p. art. 194 c.p.p. art. 207 c.p.p. art. 208 c.p.p. art. 209 c.p.p. art. 210 c.p.p. art. 429 c.p.p. art. 431 c.p.p. art. 433 c.p.p. art. 467 c.p.p. art. 468 c.p.p. art. 482 c.p.p. art. 493 c.p.p. art. 495 c.p.p. art. 497 c.p.p. art. 498 c.p.p. art. 499 c.p.p. art. 500 c.p.p. art. 501 c.p.p. art. 403 c.p.p. art. 504 c.p.p. art. 506 c.p.p. art. 511 c.p.p. art. 513 c.p.p. art. 516 c.p.p. art. 519 c.p.p. art. 523 c.p.p. art. 526 c.p.p.
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