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184116
IDG900901692
90.09.01692 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patane' Sebastiano
La competenza ex art. 41 bis c.p.p. e' funzionale
Giust. pen., s. 7, an. 94 (1989), fasc. 8-9, pt. 3, pag. 572-576
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60212; D60241
L' art. 41 bis c.p.p., introdotto con la l. 879/1980 al posto dell' art. 60 c.p.p., prevede lo stesso la rimessione obbligatoria ad altro giudice dei processi a carico di magistrati o in cui essi siano parte offesa. Pero', mentre il nuovo giudice era scelto "ad libitum" dalla Corte di Cassazione, ora esso e' designato dalla stessa legge, nel rispetto, nei limiti dell' esigenza derivante dalla particolare situazione del principio costituzionale (art. 25 Cost.) della precostituzione del giudice naturale. L' A. sostiene che quella in esame e' una norma che attiene alla competenza funzionale e non a quella territoriale.
art. 25 Cost. l. 22 dicembre 1980, n. 879 art. 44 bis c.p.p. 1930
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