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184130
IDG900901706
90.09.01706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cacciavillani Ivone
Inammissibilita' della parte civile del comune contro i suoi amministratori
Nota a ord. Trib. Padova 16 dicembre 1988
Giust. pen., s. 7, an. 94 (1989), fasc. 11, pt. 3, pag. 702-704
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6010; D60321; D1421; D16111
Il Tribunale ha ammesso, con l' ordinanza annotata, la costituzione di parte civile del Comune contro i suoi amministratori imputati per il delitto di cui all' art. 323 c.p. Secondo l' A., l' ordinanza non e' condivisibile. Sostiene, infatti, che la giurisdizione a conoscere della domanda del Comune di risarcimento dei danni subiti a causa dell' infedelta' dei suoi amministratori spetta in via esclusiva alla Corte dei Conti. Ne discende la carenza dell' autorita' giudiziaria a conoscere della pretesa risarcitoria dell' Ente verso i suoi amministratori, e quindi l' inammissibilita' della costituzione di parte civile del Comune, che di tale giurisdizione mira a sollecitare l' esercizio. Decisione erronea, quindi, che ha attribuito al giudice ordinario la giurisdizione su un rapporto sul quale non ne ha alcuna.
art. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 22 c.p.p. 1930
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