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| IDG900901711 | |
| 90.09.01711 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romeo Gioacchino
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| Quale giudice per i politici?
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 26 aprile 1989
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| Giust. pen., s. 7, an. 94 (1989), fasc. 12, pt. 3, pag. 741-746
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| D02138
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| Si tratta della prima decisione della Cassazione sulla l. cost.
1/1989 che attribuisce al giudice ordinario la cognizione dei reati
ministeriali. Con la decisione adottata, la Corte Suprema deduce
dall' inoppugnabilita' del decreto di archiviazione, prevista dall'
art. 8 della legge, l' inammissibilita' del ricorso. Sollevati alcuni
rilievi critici alla sentenza, l' A. avverte il contrasto tra la
disciplina del nuovo codice di procedura penale, secondo il quale la
richiesta di archiviazione del P.M. e' suscettibile di opposizione da
parte della persona offesa dal reato ed il provvedimento e'
ricorribile per Cassazione, e l' inoppugnabilita' prevista per il
decreto di archiviazione dell' art. 8 l. cost. 1/1989. Non puo' non
osservarsi con amarezza, conclude l' A., che una legge
costituzionale, nata da un referendum che voleva anche la giustizia
per gli uomini politici uguale a quella per i cittadini comuni,
introduce, accanto al principio fissato dall' art. 3 Cost., in virtu'
del quale tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, l' altro
principio, di orwelliana memoria, per cui vi sono cittadini piu'
eguali degli altri.
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| art. 96 Cost.
art. 8 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1
art. 185 n. 1 c.p.p. 1930
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