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187441
IDG900605017
90.06.05017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Leonardo
Le "agevolazioni" contributive a favore dei pensionati della Cassa di previdenza forense
Nota a C. Cost. 16 marzo 1989, n. 109
Riv. it. dir. lav., an. 8 (1989), fasc. 4, pt. 2, pag. 664-666
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900; D70331; D7032
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 comma 3, primo periodo, della l. 576/1980, modificato dall' art. 2 l. 175/1983, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. Dichiara inoltre non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 comma 3, secondo periodo, della l. 576/1980. Avvocati e procuratori titolari di pensione d' invalidita' della Cassa di previdenza forense che continuano l' attivita' dopo il pensionamento sono soggetti a contribuzione "piena", non potendo fruire dell' agevolazione contributiva accordata ai pensionati per vecchiaia. Ricostruzione della vicenda da parte dell' A., che richiama precedenti giurisprudenziali della corte Costituzionale in materia di previdenza forense.
art. 10 comma 3 l. 20 settembre 1980, n. 576 art. 2 l. 2 maggio 1983, n. 175
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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